Comunicato stampa

OGG: Servizio di continuità assistenziale nel Distretto Bassa Valsugana e Tesino -Modifica illegittima- Richiesta ripristino de quo

Il Dott.Paoli, ha ricevuto dai suoi iscritti della Valsugana segnalazione di modifiche unilaterali dell’organizzazione del servizio di continuità assistenziale da parte dell’A.P.S.S., in totale dispregio delle norme contrattuali vigenti.
Nel Distretto C3 Bassa Valsugana e Tesino sarebbe stato imposto a tutti i Medici di Continuità Assistenziale, in seguito ad una riunione senza valore giuridico tenuta il 14 aprile 2006, di prestare il servizio con modalità diverse da quelle previste nel Contratto Nazionale per i Medici di Medicina Generale firmato il 23 marzo 2005. In particolare sarebbe stato modificato il ricevimento delle chiamate da parte dei Medici di guardia: attualmente sarebbe l’U. O. Trentino Emergenza 118, e non più il medico di continuità assistenziale, che riceve per primo le telefonate degli utenti e che stabilisce il tipo di intervento a cui deve obbedire il medico di continuità assistenziale;inoltre sarebbe sempre Trentino Emergenza 118 che stabilisce i casi in cui il medico viene obbligato, per non incorrere nell’omissione di soccorso, a recarsi al domicilio dell’utente a bordo dell’autoambulanza o, se già in corso di servizio domiciliare, a sospendere lo stesso per altro servizio più urgente .
A tale proposito ricordo che l’art. 67 dell’ACN vigente per la Medicina Generale prevede che è compito del Medico di Continuità assistenziale decidere per primo gli interventi ritenuti appropriati, non altri soggetti del settore ospedaliero cui lo stesso non è sottoposto, in mancanza soprattutto di vincoli gerarchici disciplinati o a livello di contrattazione collettiva o a livello di contrattazione individuale. Non risulta neppure l’obbligo di essere muniti di “ telefono cellulare risponditore” in collegamento con Trentino Emergenza 118 per ricevere le chiamate, bensì ,come recita il comma 11 dell’art. 67 sarà il Medico della C.A. che allerta il servizio di urgenza ed emergenza territoriale per l’intervento del caso, se ne ravvisa la necessità, e non il contrario.
Tale nuova impostazione del servizio è assolutamente illegittima. Non è affatto configurabile una sinergia fra il servizio di continuità assistenziale e quello di urgenza emergenza sanitaria territoriale, in assenza di Accordo provinciale, tutt’ora fermo su questo punto, in quanto ogni modifica al di fuori di tale sede costituisce violazione dell’art. 62, comma sett, dell’ACN vigente per i Medici di Medicina Generale, Capo III, oltre, ed ancor più grave, condotta antisindacale.
In più occasioni il tema è stato portato all’ordine del giorno al Comitato Provinciale ex art. 24 per i Medici di medicina Generale, ma non è mai stato raggiunta alcuna intesa, ritenendo le parti, sia pubblica che sindacale, molto complessa la rivisitazione dell’intero servizio per i riflessi sul trattamento economico, sulla copertura assicurativa nel caso di trasporto del medico su autoambulanza, sulla necessaria formazione in materia di emergenza sanitaria (vedi intubazione del paziente) ed altro. Pertanto, con la presente, l’Ufficio legale del Sindacato ed il sottoscritto chiedono l’immediato ripristino del servizio de quo con le modalità vigenti nel 2006 altrimenti dovremo far valere tale diritto nelle competenti sedi giudiziarie.

Distinti saluti.
Dott.Nicola Paoli